di Marina Crisafi - Entrano in vigore oggi le modifiche alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie, che escludono espressamente lo stalking dal novero dei delitti "cancellabili" con la riparazione. È stata pubblicata, infatti, in Gazzetta Ufficiale, la legge di conversione del dl fiscale collegato alla manovra, n. 172/2017 (sotto allegata), per entrare in vigore in data odierna.
Il testo, si ricorda, ha modificato l'istituto dell'estinzione per condotte riparatorie, correggendo la "stortura" introdotta con la recente riforma del processo penale che ha sollevato da subito molteplici polemiche e richieste di immediato intervento.
L'estinzione del reato per condotte riparatorie
In base all'art. 162-ter c.p. infatti, tutti i reati perseguibili a querela soggetta a remissione, ivi comprese, dunque, alcune ipotesi di stalking, possono essere estinti nel caso in cui l'imputato abbia riparato interamente al danno cagionato (entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado salvo proroghe), tramite le restituzioni o il risarcimento, e ne abbia eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose.
Stalking: stop da oggi alla riparazione
A seguito delle polemiche e del notevole disappunto, causato anche da una delle prime applicazioni della norma da parte del tribunale di Torino (leggi Stalking: reato estinto con 1.500 euro nonostante il rifiuto della vittima), si è deciso di intervenire velocemente attraverso l'inserimento della modifica della norma nel dl fiscale.
Da oggi, dunque, entrano in vigore le modifiche all'art. 162-ter che in base al nuovo comma prevede espressamente che le disposizioni ivi contenute "non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis".
Legge 172/2017
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